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Legge 30/12/2004 n. 311193. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 192, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all’articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa. 194. Ai fini di cui al comma 192, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 193. 195. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 193 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 193, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 196. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 193, possono essere assegnati al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 197. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purchè sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall’amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative. 198. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative. 199. Per l’anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio delle somme da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente interessate. 200. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge. 201. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dell’intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall’impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo produttivo medesimo. 202. Al fine di consentire l’avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o l’unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonchè le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l’esclusione dell’intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell’illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l’oblazione e gli oneri accessori. 203. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi so- no stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, nonchè una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonchè una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall’anno 2005. 204. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2005. 205. Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonchè la loro formazione, fino all’esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonchè di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 206. I benefici di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto l’anno 2005. 207. Nel corso dell’anno 2005, i benefici di cui al comma 206 sono concessi anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, nonchè al persona- le dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente comma sono definite ai sensi dell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 208. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa). 209. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l’anno 2005, 40 milioni di euro per l’anno 2006 e 20 milioni di euro per l’anno 2007. Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto previsto dall’Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.
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